ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO
Possono farne richiesta: la madre (o il padre) anche di un bambino in adozione,
l’affidataria (o affidatario) preadottivo, l’adottante non coniugato,
il coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva,
l’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o
non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
Bisogna avere la residenza in Italia e cittadinanza Italiana o di uno
stato dell’Unione Europea oppure essere in possesso della carta di
soggiorno se cittadini extracomunitari.
Perr il padre è richiesto:
- se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o
affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di
quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza
delle seguenti condizioni al momento della domanda:
- regolare soggiorno e residenza in Italia del padre
- il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
- il minore sia soggetto alla sua potestà
- il minore non sia in affidamento presso terzi
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.
LA DOMANDA
La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
IMPORTO CONCESSO
Per il 2013 l’importo dell’assegno è di 2059,43 euro (circolare Inps n. 22 dell’8 febbraio 2013.
ASSEGNO MATERNITA' NEI COMUNI
Ogni singolo comune stabilisce i suoi requisiti reddituali, quindi
bisognerà informarsi presso il proprio comune di residenza (oppure
all’Inps della propria zona).L'assegno non si può cumulare con l’assegno di maternità statale.
Può essere richiesto dalle cittadine italiane, alle cittadine
comunitarie e alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di
soggiorno purché residenti in Italia.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).
QUANTO SPETTA
Secondo la circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2013, l’importo dell’assegno mensile di maternità concesso dai comuni, spettante per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 è pari a Euro 334,53 euro per cinque mensilità e quindi a 1672,65 euro complessivi
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